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Author: Admin | 2025-04-28
Così vasto che è impossibile analizzarne efficacemente la natura senza mettere prima dei paletti. A tal scopo, quindi, vengono prese in considerazione solo quelle crypto che hanno le seguenti caratteristiche:sono digitali/virtuali, sono registrate su un registro distribuito (es. blockchain) e usano la crittografianon sono emesse da alcuna autorità/entitàil loro possesso non fa sorgere alcun contratto tra il possessore e una controparteNon ci vuole un veggente per capire che stiamo parlando delle crypto come il Bitcoin.La conclusione a cui giunge il Committee è che questo fenomeno può essere, più o meno tranquillamente, inquadrato dai principi contabili internazionali attualmente in vigore. In particolare, queste criptovalute sarebbero da trattare come Inventories (IAS 2), se detenute per la negoziazione/vendita nel corso dell’ordinaria attività, oppure come Intangible Assets (IAS 38). Quindi, per dirla a parole nostre, come rimanenze o come attività immateriali.Ma come si arriva a questa conclusione? (brevemente). La risposta segue le seguenti linee interpretative:Dette criptovalute non potrebbero essere trattate come Cash (disponibilità liquide) perché, sebbene possano assolvere anche alla funzione di moneta, la quale ricordiamo consiste principalmente nel consentire lo scambio di beni e servizi definendone il prezzo, non sarebbero ancora abbastanza diffuse in maniera tale da essere accettate come mezzo comune di pagamento (oltre ad essere molto volatili).Inoltre, esse non potrebbero essere trattate come Financial assets (attività finanziarie) poiché non sono moneta, non sono equity e non fanno sorgere diritti/contratti per lo scambio di attività finanziarie o altri strumenti simili.L’osservazione 1 è abbastanza condivisibile, PER ORA, anche se il fascino del fenomeno ci vorrebbe portare ad affermare il contrario. Ma sottolineo il per ora (e lo fa anche il Committee). Alcuni studi dimostrerebbero infatti la velocità di espansione delle criptovalute come mezzo di pagamento. Chi vivrà vedrà.L’osservazione 2 deriva un po’ dalla 1, e un po’ dallo scope dell’analisi, il quale ha escluso a priori le criptovalute il cui possesso fa sorgere diritti contrattuali in capo alle parti. Nulla vieta, però, che possano esistere (penso esistano già) delle crypto classificabili come Financial assets, qualora fossero strutturate diversamente e attribuiscano determinati diritti al possessore. Non è il caso del Bitcoin, ma esiste un mondo oltre.In definitiva, analizzando il contenuto dello IAS 2 e lo IAS 38, è possibile notare come dette criptovalute possiedano tutti i requisiti per essere classificate come rimanenze o come attività immateriali secondo i principi contabili internazionali.In particolare, relativamente alla classificazione tra le rimanenze, lo IAS 2 definisce inventories quelle
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