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Author: Admin | 2025-04-28
Si azzarderebbe mai a tanto. Nonostante ciò, è importante tenere a mente che esistono già negli OIC delle eccezioni alla regola dell’ammortamento: mi riferisco ad esempio ai terreni, alle opere d’arte e agli immobili civili. Per i primi due, l’OIC 16 (che ricordiamo riguarda le immobilizzazioni MATERIALI) dice espressamente che la loro utilità non si esaurisce (quella dei Bitcoin si?). Per gli immobili civili, invece, il discorso è in realtà più sofisticato. Non è propriamente vero che essi non si ammortizzano (anzi, ciò rappresenta comunque un’eccezione alla regola), bensì il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile. Su questo tema, l’OIC stesso precisa, nelle motivazioni, che per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in cui tali fabbricati verranno effettivamente ammortizzati. Tutto ciò per dire che, anche se sembra un’eresia, non sarebbe poi la prima e/o l’unica volta in cui un’immobilizzazione non viene ammortizzata. Ma parliamo, forse, di fantabilanci.Infine, non esiste in ambito OIC il “metodo della rideterminazione del valore” il quale, nei principi contabili internazionali, consente in alcuni casi l’aggiornamento periodico delle attività immateriali (anche oltre il costo storico). Per un’attività come le criptovalute, soggetta a importanti variazioni di mercato (anche e soprattutto in aumento), può rappresentare un aspetto molto importante. Su questo punto, però, direi che ci siamo abituati.ConclusioniRicapitolando, l’IFRS Committee ha affermato che i principi contabili internazionali attualmente esistenti sono ancora in grado di regolare in maniera sufficientemente adeguata il trattamento contabile delle criptovalute come il Bitcoin. In particolare, viene proposta una classificazione tra le rimanenze, per quelle criptovalute detenute per la negoziazione, o tra le attività immateriali in tutti gli altri casi.In ambito OIC non ci sono ancora linee guida ufficiali, a parte alcuni interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate, la quale però non è, a mio avviso, l’ente più adeguato a dare indicazioni a riguardo, sia per ruolo istituzionale che per metodo utilizzato. La posizione dell’Agenzia delle Entrate, la quale prova ad ancorarsi a certa giurisprudenza europea in ambito IVA, va in direzione opposta a quella dell’IFRS Committee, affermando la natura monetaria delle criptovalute e assimilandole sostanzialmente a valute estere.Volendo fare un tentativo di trasposizione di quanto espresso dall’IFRS Committe nella realtà ITA GAAP, il risultato non è soddisfacente. Infatti i principi IAS/IFRS non sono affatto identici in tutto e per tutto agli OIC, e
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